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Saint-Marin

SM016

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Law No. 19 of January 27, 2006 - Promotion of industrial research, pre-competitive development, innovation and technology transfer

 Legge 27 gennaio 2006 n.19 - Promozione delle attività’ di ricerca industriale, sviluppo precompetitivo, innovazione e trasferimento tecnologico

LEGGE 27 gennaio 2006 n.19 Promozione delle attività’ di ricerca industriale, sviluppo precompetitivo, innovazione e

trasferimento tecnologico

Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 27 gennaio 2006.

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 (Oggetto e scopo)

La Repubblica di San Marino attribuisce alla ricerca in campo industriale e tecnologico un valore strategico per lo sviluppo del comparto economico e la presente legge disciplina tutti gli interventi inerenti il sostegno all'attività di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico.

Art. 2 (Finalità della legge)

A sostegno dell'innovazione per i sistemi produttivi ed al fine di esercitare funzioni inerenti la realizzazione di programmi per la ricerca, l'innovazione ed il trasferimento tecnologico al sistema produttivo, si costituisce apposito capitolo di spesa nel Bilancio dello Stato necessario per finanziare gli interventi indicati nel successivo articolo 7 della presente legge La presente legge promuove interventi finalizzati: a) allo sviluppo del sistema produttivo sammarinese verso la ricerca industriale, il trasferimento tecnologico e l'innovazione, nel rispetto della sostenibilità ambientale e anche in riferimento alla qualificazione della produzione e dei consumi energetici, favorendo l'accesso delle imprese, e di loro aggregazioni, alle attività e alle strutture di ricerca nazionali e internazionali, nonché la valorizzazione dei risultati della ricerca nella realizzazione di nuove imprese; b) al trasferimento di conoscenze e competenze tecnologiche e all'utilizzazione delle risorse umane nelle Università, nei centri di ricerca, nelle imprese e in attività di ricerca; c) allo sviluppo coordinato di una rete di iniziative, di attività e strutture per la ricerca industriale e a favore dell'innovazione tecnologica.

Art. 3 (Definizioni)

Ai fini della presente legge si intende per: a) ricerca fondamentale : - l'attività che mira all'ampliamento delle conoscenze scientifiche e tecniche; b) ricerca applicata o di interesse industriale , di seguito indicata come ricerca industriale : - la ricerca pianificata; - applicazioni sperimentali o indagini tematiche miranti ad acquisire nuove conoscenze utili per mettere a punto nuovi prodotti, processi produttivi e servizi o comportare un notevole miglioramento dei prodotti, processi produttivi o servizi esistenti nel breve e medio periodo; - ricerca orientata alla sostenibilità ambientale, nei cicli produttivi e nei prodotti finali, nei materiali, nelle produzioni e nei consumi energetici;

c) attività di sviluppo precompetitivo : - la traduzione del risultato della ricerca industriale in un piano, progetto o disegno per la realizzazione di nuovi prodotti, processi produttivi o servizi ovvero per il miglioramento di quelli esistenti, siano essi destinati alla vendita o all'utilizzazione diretta, compresa la creazione di prototipi; tale attività non comprende le modifiche, anche se migliorative, ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti; d) innovazione: - il rinnovo e l'ampliamento della gamma dei prodotti e dei servizi; - l'attuazione di nuovi metodi di produzione, d'approvvigionamento e di distribuzione; - l'introduzione di mutamenti nella gestione, nell'organizzazione e nelle condizioni di lavoro nonché nella connessa qualificazione dei lavoratori; e) trasferimento tecnologico: - il trasferimento delle conoscenze e delle tecnologie tra enti di ricerca e sistema industriale e fra imprese al fine di favorire l'acquisizione, la circolazione di informazioni e la disponibilità di competenze tecniche specifiche; f) laboratori di ricerca e trasferimento tecnologico : - le strutture costituite per svolgere progetti di ricerca industriale e innovazione, nonché funzioni specialistiche finalizzate al trasferimento tecnologico; g) centri per l'innovazione, a carattere pubblico o privato - le strutture costituite per svolgere attività e servizi di trasferimento tecnologico compresa la formazione.

TITOLO II ORGANISMI COMPETENTI

Art. 4 (Programma quinquennale per la ricerca)

Il Congresso di Stato per il tramite della Segreteria di Stato con delega alla Ricerca predispone gli indirizzi tecnico-politici utili alla definizione di un programma quinquennale per la ricerca industriale, lo sviluppo precompetitivo, l’innovazione ed il trasferimento tecnologico, ai fini di attribuire carattere di priorità nella ripartizione dei finanziamenti annualmente stanziati per le finalità di cui all’articolo 2 della presente legge. Sulla base delle linee strategiche del piano di cui al primo comma del presente articolo, il Comitato di Esperti Valutatori (CEV) procede ad accertare che il progetto sia conforme ai requisiti necessari per poter accedere al finanziamento, così come definiti al successivo articolo 6. Le caratteristiche economico-finanziarie verranno specificate tramite decreto reggenziale.

Art. 5 (Comitato Esperti Valutatori)

Il Congresso di Stato nomina il Comitato di Esperti Valutatori (CEV) composto da sei membri - di cui almeno la maggioranza con cittadinanza sammarinese o residenza sul territorio - aventi i seguenti requisiti: - godimento dei diritti civili e politici; - non avere riportato condanne penali per reati non colposi per i quali sia stata emessa sentenza penale di condanna definitiva comportante una pena detentiva non inferiore a due anni. Dei sei membri, due saranno indicati dalla Segreteria di Stato competente per la Ricerca, due saranno Professori dell’Università di San Marino, due saranno rappresentanti di organizzazioni, strutture, iniziative sammarinesi volte alla ricerca industriale e scientifica. Gli esperti valutatori sono scelti tra soggetti dotati di comprovata conoscenza scientifica, tecnologica, economico- finanziaria o imprenditoriale. Il Comitato di Esperti Valutatori è anche responsabile della verifica delle fasi del progetto e del monitoraggio dei risultati conseguiti.

Art. 6 (Parametri di valutazione)

In particolar modo il CEV deve esprimere parere vincolante sui progetti di ricerca presentati, i quali devono soddisfare i seguenti profili: a) novità e originalità delle conoscenze acquisibili rispetto allo stato dell’arte; b) utilità delle medesime conoscenze per innovazioni di prodotto e di processo che accrescano la competitività e forniscano lo sviluppo; c) congruità e pertinenza dei costi indicati per la realizzazione del prototipo; d) articolazioni delle attività proposte, sia dal punto di vista dello sviluppo temporale sia dal punto di vista delle tipologie di cui all’articolo 2; e) l’assenza di altri finanziamenti pubblici a favore del medesimo progetto nonché la pianificazione finanziaria, articolata per fasi, relativa all’intero progetto proposto; f) la capacità economica e finanziaria del soggetto richiedente in ordine alle modalità di realizzazione del progetto proposto; g) l’attendibilità della ricaduta economica e/o occupazionale del progetto indicato dal soggetto proponente .

TITOLO III INTERVENTI

Art. 7 (Finalità degli interventi)

Gli interventi di sostegno sono finalizzati a: a) attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo finalizzate all'innovazione tecnologica di prodotto e di processo produttivo; b) l'elaborazione di progetti preliminari ed esecutivi per attività di sviluppo precompetitivo o di innovazione o di trasferimento tecnologico.

Art. 8 (Soggetti ammissibili)

Soggetti con autonoma personalità giuridica costituiti e riconosciuti secondo le norme della Repubblica di San Marino. L’Università degli Studi di San Marino ed Enti Pubblici che in aggregazione con i soggetti di cui al primo comma intendano sviluppare attività di ricerca industriale, attività di sviluppo precompetitivo, innovazione, trasferimento tecnologico.

Art. 9 (Tipologie di finanziamenti ammissibili)

Per l'attuazione degli interventi, previsti dalla presente legge, lo Stato concede incentivi fiscali in forma di credito d’imposta e credito agevolato nelle modalità e nelle misure previste da regolamento attuativo, da emanarsi tramite decreto reggenziale.

Art. 10 (Copertura finanziaria)

Gli oneri finanziari, connessi al finanziamento delle attività di cui all’articolo 7 e previsti dall’articolo che precede, trovano conferma nello specifico Capitolo del Bilancio dello Stato.

Art. 11 (Regolamento Attuativo)

Successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, sarà emanato il regolamento attuativo tramite decreto reggenziale su proposta del Congresso di Stato, ove saranno indicate misure e forme di valutazione, modalità di finanziamento e di presentazione dei progetti.

Art. 12 (Coordinamento e Promozione Attività di Ricerca)

Si istituisce l’Ufficio per il Coordinamento e la Promozione delle Attività di Ricerca al fine di sostenere e coordinare con continuità le attività connesse ad organismi nazionali ed internazionali

che sostengono e promuovono la ricerca in campo industriale e le attività connesse allo svolgimento di progetti di ricerca industriale soprattutto nell’ambito della cooperazione internazionale. L’Ufficio avrà altresì il compito di supportare le aziende sammarinesi o gli istituti di ricerca che intendono intraprendere attività di ricerca industriale, sviluppo precompetitivo, innovazione e/o trasferimento tecnologico, secondo le indicazioni del programma quinquennale per la ricerca come stabilito nell’articolo 4 della presente legge. L’Ufficio è collocato, a fini amministrativi, nel Dipartimento della Segreteria con delega alla Ricerca. In attesa che, nell’ambito della riorganizzazione dei servizi degli uffici dello Stato, venga determinata una dotazione organica per l’Ufficio per il Coordinamento e la Promozione delle Attività di Ricerca, l’Ufficio stesso si avvarrà del supporto del personale già in forza nell’ambito del Dipartimento competente per la Ricerca.

Art. 13 (Entrata in vigore)

La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Data dalla Nostra Residenza, addì 6 febbraio 2006/1705 d.F.R. I CAPITANI REGGENTI

Claudio Muccioli – Antonello Bacciocchi IL SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI INTERNI

Rosa Zafferani