- Art. 1.Modifiche alla parte prima
- Art. 2.Modifiche alla parte seconda
- Art. 3.Modifiche alla parte quinta
- Art. 4.Abrogazioni e interpretazione autentica
DECRETO LEGISLATIVO - 26 marzo 2008, n. 62 Ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione ai beni culturali. (GU n. 84 del 9-42008)
testo in vigore dal: 24-4-2008
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87, 117 e 118 della Costituzione; istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Visto l'articolo 10, comma 4, della legge 6 luglio 2002, n. 137, Acquisito il parere della Conferenza unificata, istituita ai sensi Acquisiti i pareri delle competenti commissioni del Senato della Sulla proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1.
Modifiche alla parte prima
1. Alla parte prima del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, di seguito denominato: «decreto legislativo n. 42 del 2004», sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 5, dopo le parole: «patrimonio culturale» sono inserite le seguenti: «, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti,»;
b) all'articolo 6, comma 1, primo periodo, dopo le parole: «del patrimonio stesso,» sono inserite le seguenti: «anche da parte delle persone diversamente abili,»;
c) dopo l'articolo 7 e' inserito il seguente: 1. Le espressioni di identita' culturale collettiva contemplate dalle Convenzioni UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e per la protezione e la promozione delle diversita' culturali, adottate a Parigi, rispettivamente, il 3 novembre 2003 ed il 20 ottobre 2005, sono assoggettabili alle disposizioni del presente codice qualora siano rappresentate da testimonianze materiali e sussistano i presupposti e le condizioni per l'applicabilita' dell'articolo 10.».
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
-L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le legge ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
-Si riporta il testo degli articoli 117 e 118 della Costituzione:
«Art. 117. -La potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e dalle regioni nel rispetto della Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di comuni, province e citta' metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attivita' culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle regioni la potesta' legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
Spetta alle regioni la potesta' legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.
Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle regioni. La potesta' regolamentare spetta alle regioni in ogni altra materia. I comuni, le province e le citta' metropolitane hanno potesta' regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parita' di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.
La legge regionale ratifica le intese della regione con altre regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la regione puo' concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.».
«Art. 118. - Le funzioni amministrative sono attribuite ai comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a province, citta' metropolitane, regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarieta', differenziazione ed adeguatezza.
I comuni, le province e le citta' metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'art. 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.
Stato, regioni, citta' metropolitane, province e comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attivita' di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarieta'.».
-Il testo dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988, e' il seguente:
«Art. 14 (Decreti legislativi). -1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione. «4. Disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere adottate, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le medesime procedure di cui al presente articolo, entro quattro anni dalla data della loro entrata in vigore.».
-Il testo dell'art. 8. del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 30 agosto 1997, e' il seguente:
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza Stato-regioni. Nota all'art. 1:
-Si riporta il testo degli articoli 1 e 6 del citato decreto legislativo n. 42 del 2004, come modificato dal presente decreto:
«Art. 1. Principi. «Art. 6 (Valorizzazione del patrimonio culturale). - 1. La valorizzazione consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attivita' dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, anche da parte delle persone diversamente abili, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura. Essa comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale. In riferimento al paesaggio la valorizzazione comprende altresi' la riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela compromessi o degradati, ovvero la realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati. Art. 2.
Modifiche alla parte seconda
1. Alla parte seconda del decreto legislativo n. 42 del 2004 sono apportate le seguenti modifiche: a) all'articolo 10:
1) al comma 1, dopo le parole: «senza fine di lucro,» sono inserite le seguenti: «, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti,»;
2) al comma 2, lettera c), dopo le parole: «ad eccezione delle raccolte» sono inserite le seguenti: «che assolvono alle funzioni» e le parole: «, e di quelle ad esse assimilabili» sono soppresse;
3) al comma 3, lettera d), dopo le parole: «dell'arte» sono inserite le seguenti: «, della scienza, della tecnica, dell'industria»;
4) al comma 3, lettera e), dopo le parole: «a chiunque appartenenti,» sono inserite le seguenti: «che non siano ricomprese fra quelle indicate al comma 2 e» e la parola: «rivestono» e' sostituita dalla seguente: «rivestano»;
5) al comma 4, lettera b), le parole: «, anche storico» sono soppresse; b) all'articolo 11: 1) nella rubrica, la parola: «Beni» e' sostituita dalla seguente: «Cose»;
2) al comma 1, l'alinea e' sostituito dal seguente: «Sono assoggettate alle disposizioni espressamente richiamate le seguenti tipologie di cose:»;
3) al comma 1, lettera d), le parole: «di cui agli articoli 64 e 65» sono sostituite dalle seguenti: «a termini degli articoli 64 e 65, comma 4»;
4) al comma 1, lettera e), le parole: «di cui all'articolo 37» sono sostituite dalle seguenti: «a termini dell'articolo 37»; 5) al comma 1, lettera f), le parole: «di cui all'articolo 65»
sono sostituite dalle seguenti: «a termini dell'articolo 65, comma 3, lettera c)»;
6) al comma 1, lettera g), le parole: «di cui agli articoli 65 e 67, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «a termini degli articoli 65, comma 3, lettera c), e 67, comma 2»;
7) al comma 1, lettera h), le parole: «di cui all'articolo 65» sono sostituite dalle seguenti: «a termini dell'articolo 65, comma 3, lettera c)»;
8) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Per le cose di cui al comma 1, resta ferma l'applicabilita' delle disposizioni di cui agli articoli 12 e 13, qualora sussistano i presupposti e le condizioni stabiliti dall'articolo 10.»;
c) all'articolo 12, comma 8, dopo le parole: «archivio informatico» sono inserite le seguenti: «, conservato presso il Ministero e»;
d) all'articolo 14, comma 5, le parole: «a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241.» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo.»;
e) all'articolo 15, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: «2-bis. Dei beni dichiarati il Ministero forma e conserva un apposito elenco, anche su supporto informatico.»; f) all'articolo 18:
1) al comma 1, dopo le parole: «La vigilanza sui beni culturali» sono inserite le seguenti: «, sulle cose di cui all'articolo 12, comma 1, nonche' sulle aree interessate da prescrizioni di tutela indiretta, ai sensi dell'articolo 45,»;
2) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Sulle cose di cui all'articolo 12, comma 1, che appartengano alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali, il Ministero provvede alla vigilanza anche mediante forme di intesa e di coordinamento con le regioni medesime.»;
g) all'articolo 19: 1) al comma 1, le parole: «di conservazione e di custodia» sono sostituite dalle seguenti: «di conservazione o di custodia»; 2) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Con le modalita' di cui al comma 1 i soprintendenti possono altresi' accertare l'ottemperanza alle prescrizioni di tutela indiretta date ai sensi dell'articolo 45.»;
h) all'articolo 20, comma 1, dopo la parola: «distrutti,» e' inserita la seguente: «deteriorati,»;
i) all'articolo 21:
1) al comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) la rimozione o la demolizione, anche con successiva ricostituzione, dei beni culturali;»;
2) al comma 1, lettera b), dopo la parola: «culturali» e' inserita la seguente: «mobili»;
3) al comma 3, dopo la parola: «autorizzazione» sono aggiunte le seguenti: «, ma comporta l'obbligo di comunicazione al Ministero per le finalita' di cui all'articolo 18»;
l) all'articolo 25:
1) al comma 1, le parole: «l'autorizzazione necessaria ai sensi dell'articolo 21 e' rilasciata» sono sostituite dalle seguenti: «l'assenso espresso» ed, in fine, dopo le parole: «per la realizzazione del progetto» sono aggiunte le seguenti: «, sostituisce, a tutti gli effetti, l'autorizzazione di cui all'articolo 21»;
2) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2.
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante
norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni;
Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10
della legge 6 luglio 2002, n. 137, e successive modificazioni;
come modificato dall'articolo 1 della legge 23 febbraio 2006, n. 51;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 25 gennaio 2008;
dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
espresso nella seduta del 28 febbraio 2008;
Repubblica e della Camera dei deputati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 19 marzo 2008;
concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie
locali;
«Articolo 7-bis (Espressioni di identita' culturale collettiva). -